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Atti amministrativi generali: Art. 12 – Obblighi di pubblicazione concernenti gli atti di carattere normativo e amministrativo generale

Atti amministrativi generali: Art. 12 - Obblighi di pubblicazione concernenti gli atti di carattere normativo e amministrativo generale

Descrizione

Art. 12 – Obblighi di pubblicazione concernenti gli atti di carattere normativo e amministrativo generale

  1. Fermo restando quanto previsto per le pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dalla legge 11 dicembre 1984, n. 839, e dalle relative norme di attuazione, le pubbliche amministrazioni pubblicano sui propri siti istituzionali i riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati «Normattiva» che ne regolano l’istituzione, l’organizzazione e l’attività. Sono altresì pubblicati le direttive, le circolari, i programmi e le istruzioni emanati dall’amministrazione e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti ovvero nei quali si determina l’interpretazione di norme giuridiche che le riguardano o si dettano disposizioni per l’applicazione di esse, ivi compresi i codici di condotta.
  2. Con riferimento agli statuti e alle norme di legge regionali, che regolano le funzioni, l’organizzazione e lo svolgimento delle attività di competenza dell’amministrazione, sono pubblicati gli estremi degli atti e dei testi ufficiali aggiornati.

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Regolamenti:

Regolamento di Istituto

Regolamento OOCC

Regolamento gestione documentale

Regolamento utilizzo piattaforma Google Workspace

Regolamento per il conferimento degli incarichi individuali

Regolamento per la gestione dei beni patrimoniali

Regolamento per attività negoziali inerenti alle forniture di beni e servizi sottosoglia comunitaria

Regolamento di gestione del Fondo economale per le minute spese

Regolamento privacy

Regolamento sciopero